Atti persecutori: il fenomeno dello stalking, cos’è e come comportarsi
In passato è stato sottovalutato, si è dovuto aspettare parecchio tempo prima che fosse riconosciuto e inquadrato come reato a tutti gli effetti. Oggi invece è stato riconsiderato ed è sempre più riconosciuto. Ma lo fenomeno dello stalking cos’è? Come ci si deve comportare nel caso in cui si subisca?
Stalking cos’è?
Il fenomeno denominato stalking avviene quando ripetuti atteggiamenti di un individuo nei confronti di un altro diventano patologici. La parola stalking deriva infatti dall’inglese “to stalk” (fare la posta, braccare la preda).
La costanza, la ripetizione, la frequenza e le modalità con cui una persona persona affligge un’altra sono il sintomo della patologia.
In sostanza si parla di stalking quando le attenzioni diventano persecuzione.
Spessissimo chi fa e chi subisce stalking sono stati legati in passato da un qualche tipo di rapporto. Non necessariamente come coppia. A volte come amici, conoscenti o colleghi di lavoro. Sicuramente però tra loro c’è stato un contatto e si sono conosciuti. La causa scatenante del fenomeno è normalmente un rifiuto da parte di uno dei due a cambiare il rapporto creato, portandolo su un livello affettivo più intimo. Oppure, nel caso di una coppia, un partner che decide di lasciare l’altro.
Questo scatena una reazione al rifiuto. Si può parlare di stalking quando il rifiuto di essere rifiutati conduce alla violenza.
Come difendersi dallo stalking
Sapere come comportarsi nel caso in cui si diventi vittima di attenzioni moleste è importante.
Innanzi tutto bisogna capire come riconoscerlo. Quando sms, e mail, telefonate, messaggi e lettere raggiungono frequenze non più gestibili sicuramente siamo in presenza di un fenomeno di stalking. Non solo.
La seconda e più invasiva fase può arrivare fino ad appostamenti, pedinamenti ed intrusioni di vario tipo nella vita privata.
E per vita privata si intende anche il lavoro, il tempo con gli amici con potenziali nuovi partner.
Insomma una situazione che davvero sfugge al controllo e genera nella vittima ansia, terrore e senso di impotenza. In alcuni casi la vittima teme per la sua sicurezza ed incolumità.
Per potersi difendere, quindi, è necessario ricorrere alla legge.
Stalking: cosa prevede la legge
L’art. l’art. 612 bis del codice penale introdotto con la legge n. 38 del 2009 prevede esplicitamente che:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Per poter quindi rientrare sotto la tutela del citato articolo 612 bis la vittima dovrà dimostrare essere costantemente afflitta da stato di ansia e/o di paura tali da compromettere la propria regolarità. In particolare ciò può essere comprovato dalla necessità di mutare le proprie abitudini per far fronte alle nuove, spiacevoli, condizioni esistenziali. Non è necessario che si verifichi un danno biologico inteso come patologia essendo sufficiente una alterazione del normale equilibrio psico-fisico della persona offesa.
Come denunciare
La norma prevede che lo stalking viene punito a seguito di querela da parte del soggetto che ha subito le pressioni. La vittima ha tempo sei mesi per denunciare uno stalker dal momento in cui si verifica l’ultimo gruppo di episodi che hanno leso la sua libertà.
Esistono però dei casi in cui la legge procede d’Ufficio, ovvero senza la necessità che venga sporta una querela. I casi sono:
- il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità;
- il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio;
- il soggetto sia stato ammonito;
In merito all’ultimo punto, la Legge prevede che fino a che la vittima non sporge regolare querela, non si può procedere con la punizione. La vittima può, infatti, informare l’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta viene trasmessa al questore, il quale nel caso in cui ritenga l’istanza fondata, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.
Sono comunque previste circostanze aggravanti se il fatto è commesso:
- dal coniuge anche legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- attraverso strumenti informatici o telematici;
- a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona disabile;
- con armi o da persona travisata.
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- Profilo dello stalker e caratteristiche
- Le motivazioni e la psicopatologia dello stalker
- Profilo della vittima di stalking e tipologie preferenziali
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